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Legge regionale dell'attività di estetista

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 5
Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
(Pubbl. in Boll.Uff. 25 marzo 1999, n. 29 )

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la qualificazione professionale dell’attività di Estetista nel territorio della Regione Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale19 aprile 1985, n. 18.

2. L’esercizio dell’attività professionale di Estetista, in ogni forma esercitato, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 2.

Art. 2
Qualificazione professionale dell’Estetista

1. In esecuzione alle disposizioni della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 3, per acquisire la qualificazione di Estetista è necessario, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo:

- la frequenza di un corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma dell’articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

- la frequenza di un corso annuale di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso un’azienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione prevista dall’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal successivo articolo 3 della presente legge.

2. La qualificazione di Estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:

a) superamento dell’esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l’apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di Estetista oppure presso uno studio medico specializzato;

b) superamento dell’esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un’impresa di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione al corso integrativo;

c) frequenza di un corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall’art. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

3. L’attività lavorativa svolta ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai sensi del predetto articolo e dell’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1, è accertata dalle commissioni provinciali dell’artigianato territorialmente competenti, attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o documentazione equipollente.

4. La Regione Calabria promuove le attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale dell’Estetista, nell’ambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e le realizza ai sensi dell’articolo 10 della predetta legge regionale n. 18/1985:

a) direttamente nelle strutture regionali (centri regionali di formazione professionale);

b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 845/1978 con enti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 della stessa legge regionale n. 18/1985.

5. La Regione Calabria, in esecuzione all’articolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, può riconoscere attività libere di qualificazione professionale per Estetista realizzate in applicazione alla presente legge da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Ai fini della pianificazione degli interventi formativi per la qualificazione professionale di Estetista sul territorio regionale nell’ambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, la Regione Calabria promuove annualmente, nell’ambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità di cui agli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale n. 18/1985, ed in collaborazione con l’Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro e con le Amministrazioni Provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le Organizzazioni regionali di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello nazionale e con la commissione regionale per l’artigianato per determinare la reale domanda formativa nel settore in rapporto all’andamento economico ed occupazionale del comparto considerato.

Art. 3
Commissione d’esame

1. Al termine del corso di terzo anno di specializzazione per la qualificazione professionale per "Estetista", di cui al precedente articolo 2, la Regione organizza l’esame teorico-pratico di cui all’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività di Estetista, convocando specifiche sessioni d’esame. Tale esame teorico-pratico, a modifica di quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, si svolge davanti ad una commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione Calabria, e composta in esecuzione all’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, da:

a) un componente designato dalla Regione o Ente delegato, quale Presidente;

b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;

d) due esperti designati dalle Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il Presidente della commissione provinciale per l’artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, designati dal centro di formazione professionale.

Per le modalità di svolgimento dell’esame valgono le norme disposte dall’articolo23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

2. Le Amministrazioni Provinciali, nell’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo43 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni d’esame di cui al comma 1 del presente articolo, e rilasciano l’attestato di qualificazione professionale di "Estetista" a seguito del positivo superamento dell’esame teorico-pratico. Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di Presidente, in seno alla commissione d’esame è designato dalla Provincia territorialmente competente.

3. La Regione potrà istituire e convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei centri di formazione professionale pubblici e convenzionati di cui all’articolo 2, comma 4 della presente legge ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonché nei centri qualificati in cui si realizzano attività libere di formazione professionale ai sensi dell’articolo40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 4
Programmi formativi

1. I programmi e gli itinerari formativi per l’esercizio dell’attività di Estetista sono predisposti secondo i principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dell’Assessorato regionale alla Formazione Professionale, delle Amministrazioni Provinciali delegate, dell’Agenzia per l’Impiego della Calabria, dell’Ufficio Regionale del Lavoro, dell’Ispettorato regionale del Lavoro e delle Organizzazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale per "Estetista", nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della Giunta regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Tra le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono essere previste le seguenti materie:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

Art. 5
Norma transitoria

1. I soggetti previsti dall’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l’attività di Estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell’ambito dei Programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell’articolo 8, comma 4 e 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e nel rispetto dei principi della legge 21 gennaio 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate da idonea documentazione attestante l’esercizio delle attività di Estetista. La valutazione delle domande ed i requisiti per l’ammissione ai corsi è effettuata da una commissione composta dall’Assessore regionale alla Formazione Professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell’Assessorato regionale alla Formazione Professionale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualifica professionale per "Estetista" conseguito al termine di un ciclo formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, o rilasciato a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato prima dell’approvazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal comma 2 del precedente articolo 2.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, senza aver sostenuto l’esame finale secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale per l’accesso all’attività professionale di Estetista, sono ammessi a sostenere su domanda entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un esame teorico-pratico di cui all’articolo 3 precedente davanti ad una commissione costituita dalla Regione Calabria come disposto dall’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall’articolo 3 della presente legge. Le domande di ammissione all’esame devono essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dell’attestato richiesto. La valutazione delle domande e dei requisiti per l’ammissione all’esame è effettuata da una commissione composta dall’Assessore regionale alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell’Assessorato regionale alla formazione professionale.

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