Font Size

Profile

Cpanel
  • ASO 1890x688-02
    ASO 1890x688-02
  • banner aifitec-09
    banner aifitec-09
  • banner aifitec-10
    banner aifitec-10
  • OSS 1890x688-03
    OSS 1890x688-03
  • OSSS complementare 190x688
    OSSS complementare 190x688

 SERVIZIO NAVETTA AIFITEC

Per usufruire del servizio Navetta per raggiungere la sede dell'AIFITEC in via Eremo Pietrastorta n°28 è necessario essere iscritti ad uno dei corsi in aula di AIFITEC - O.S.S. - ESTETISTA - CSAB - AMIANTO, ecc. - prenotare un abbonamento mensile ( €. 2,00 - Due Euro - giornaliero- comprende il viaggio andata e ritorno ) ed osservare i seguenti orari: 

Orari e percorsi:

Mattina

I° viaggio: Partenza ore 07:30 dalla stazione centrale di Reggio Calabria -  Partenza ore 07:45  dalla stazione lido di Reggio Calabria (dinanzi il Chiosco di CESARE GELATI) - arrivo presso sede AIFITEC in via EREMO PIETRASTORTA N 28.

II° viaggio: Partenza alle ore 08.10 dalla stazione centrale di Reggio Calabria - Partenza ore 8.20 dalla stazione Lido di Reggio Calabria (dinanzi il Chiosco di Cesare Gelati) - arrivo presso sede AIFITEC di Reggio Calabria in via EREMO PIETRASTORTA n.° 28

POMERIGGIO

III° VIAGGIO Partenza alle ore 13.30 dalla stazione centrale di Reggio Calabria - Partenza ore 13.45 dalla stazione Lido di Reggio Calabria (dinanzi il Chiosco di Cesare Gelati) - arrivo presso sede AIFITEC di Reggio Calabria in via EREMO PIETRASTORTA n.° 28

 

Al termine delle lezioni gli allievi potranno usufruire nuovamente per il ritorno del servizio navetta.

MATTINO

Partenza ore 13:15 da AIFITEC - arrivo stazione centrale di Reggio Calabria;

Partenza ore 13:30 da AIFITEC - arrivo stazione lido di Reggio Calabria;

POMERIGGIO

Partenza ore 19:15 - 19.30  da AIFITEC - arrivo stazione centrale di Reggio Calabria;

 

 

 

 

VEDI

 

 

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 5
Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
(Pubbl. in Boll.Uff. 25 marzo 1999, n. 29 )

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la qualificazione professionale dell’attività di Estetista nel territorio della Regione Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale19 aprile 1985, n. 18.

2. L’esercizio dell’attività professionale di Estetista, in ogni forma esercitato, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 2.

Art. 2
Qualificazione professionale dell’Estetista

1. In esecuzione alle disposizioni della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 3, per acquisire la qualificazione di Estetista è necessario, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo:

- la frequenza di un corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma dell’articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

- la frequenza di un corso annuale di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso un’azienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione prevista dall’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal successivo articolo 3 della presente legge.

2. La qualificazione di Estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:

a) superamento dell’esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l’apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di Estetista oppure presso uno studio medico specializzato;

b) superamento dell’esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un’impresa di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione al corso integrativo;

c) frequenza di un corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall’art. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

3. L’attività lavorativa svolta ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai sensi del predetto articolo e dell’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1, è accertata dalle commissioni provinciali dell’artigianato territorialmente competenti, attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o documentazione equipollente.

4. La Regione Calabria promuove le attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale dell’Estetista, nell’ambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e le realizza ai sensi dell’articolo 10 della predetta legge regionale n. 18/1985:

a) direttamente nelle strutture regionali (centri regionali di formazione professionale);

b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 845/1978 con enti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 della stessa legge regionale n. 18/1985.

5. La Regione Calabria, in esecuzione all’articolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, può riconoscere attività libere di qualificazione professionale per Estetista realizzate in applicazione alla presente legge da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Ai fini della pianificazione degli interventi formativi per la qualificazione professionale di Estetista sul territorio regionale nell’ambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, la Regione Calabria promuove annualmente, nell’ambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità di cui agli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale n. 18/1985, ed in collaborazione con l’Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro e con le Amministrazioni Provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le Organizzazioni regionali di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello nazionale e con la commissione regionale per l’artigianato per determinare la reale domanda formativa nel settore in rapporto all’andamento economico ed occupazionale del comparto considerato.

Art. 3
Commissione d’esame

1. Al termine del corso di terzo anno di specializzazione per la qualificazione professionale per "Estetista", di cui al precedente articolo 2, la Regione organizza l’esame teorico-pratico di cui all’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività di Estetista, convocando specifiche sessioni d’esame. Tale esame teorico-pratico, a modifica di quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, si svolge davanti ad una commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione Calabria, e composta in esecuzione all’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, da:

a) un componente designato dalla Regione o Ente delegato, quale Presidente;

b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;

d) due esperti designati dalle Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il Presidente della commissione provinciale per l’artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, designati dal centro di formazione professionale.

Per le modalità di svolgimento dell’esame valgono le norme disposte dall’articolo23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

2. Le Amministrazioni Provinciali, nell’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo43 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni d’esame di cui al comma 1 del presente articolo, e rilasciano l’attestato di qualificazione professionale di "Estetista" a seguito del positivo superamento dell’esame teorico-pratico. Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di Presidente, in seno alla commissione d’esame è designato dalla Provincia territorialmente competente.

3. La Regione potrà istituire e convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei centri di formazione professionale pubblici e convenzionati di cui all’articolo 2, comma 4 della presente legge ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonché nei centri qualificati in cui si realizzano attività libere di formazione professionale ai sensi dell’articolo40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 4
Programmi formativi

1. I programmi e gli itinerari formativi per l’esercizio dell’attività di Estetista sono predisposti secondo i principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dell’Assessorato regionale alla Formazione Professionale, delle Amministrazioni Provinciali delegate, dell’Agenzia per l’Impiego della Calabria, dell’Ufficio Regionale del Lavoro, dell’Ispettorato regionale del Lavoro e delle Organizzazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale per "Estetista", nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della Giunta regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Tra le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono essere previste le seguenti materie:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

Art. 5
Norma transitoria

1. I soggetti previsti dall’articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l’attività di Estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell’ambito dei Programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell’articolo 8, comma 4 e 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e nel rispetto dei principi della legge 21 gennaio 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate da idonea documentazione attestante l’esercizio delle attività di Estetista. La valutazione delle domande ed i requisiti per l’ammissione ai corsi è effettuata da una commissione composta dall’Assessore regionale alla Formazione Professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell’Assessorato regionale alla Formazione Professionale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualifica professionale per "Estetista" conseguito al termine di un ciclo formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, o rilasciato a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato prima dell’approvazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal comma 2 del precedente articolo 2.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, senza aver sostenuto l’esame finale secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale per l’accesso all’attività professionale di Estetista, sono ammessi a sostenere su domanda entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un esame teorico-pratico di cui all’articolo 3 precedente davanti ad una commissione costituita dalla Regione Calabria come disposto dall’articolo 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall’articolo 3 della presente legge. Le domande di ammissione all’esame devono essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dell’attestato richiesto. La valutazione delle domande e dei requisiti per l’ammissione all’esame è effettuata da una commissione composta dall’Assessore regionale alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell’Assessorato regionale alla formazione professionale.

Legge nazionale dell'attività di estetista.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.

(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

1. 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(commento di giurisprudenza)

2. 1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).

(3) Comma prima sostituito dal comma 1 dell’art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (4).

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 (5).

(4) Comma inserito dal comma 2 dell’art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(5) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

4. 1. [Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443] (6).

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

(6) Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

6. 1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame (7).

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 (8).

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

(7) Vedi, anche, il D.M. 21 marzo 1994, n. 352.

(8) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come sostituito dal comma 2 dell’art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 .

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

8. 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

(commento di giurisprudenza)

9. 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività (9).

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

(9) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come sostituito dal comma 2 dell’art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

10. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate (10).

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2011, n. 110.

11. 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

(commento di giurisprudenza)

12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 , e 29 ottobre 1984, n. 735 (11), in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

(11) Recante norme di attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/488 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchiere.

Allegato (12)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore

News 1 - DVR

Il DVR Il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una relazione diventata obbligatoria dal 1 Gennaio 2013.  l'AIFITEC può creare il DVR perfetto per la tua attività!

 

Tecnico responsabile esterno AIFITEC

Prezzo

Iva

Tot. Finale

Redazione D.V.R. per aziende da 1 a 10 dipendenti

€ 250,00

0%

€ 250,00

Redazione D.V.R. per aziende da 11 a 30 dipendenti

€ 365,00

0%

€ 365,00

Redazione D.V.R. per aziende oltre i 30 dipendenti

€ 600,00

0%

€ 600,00

A CHI SERVE IL DVR?

 

AIFITEC

Sede Legale e Corsuale: Corso Giuseppe Garibaldi 527 - 89127 - Reggio di Calabria (Italia)
Sede Corsuale: Via Fiume 29 (angolo Via Gramsci 41/A) - 89048 - Siderno (R.C.) (Italia)
Sede Corsuale: Viale Calabria, 197 - 89133 - Reggio Calabria (Italia)
Uffici di rappresentanza: Via Tirone 11 - 00146 - Roma (Italia)
Uffici di rappresentanza: Ul. Wielicka 43/0 - 02-798 - Warszawa (Polska)


0965 334972 - Corso Garibaldi
0965 882351 - Viale Calabria
0964 381170 - Siderno
+39 06 452218528 (Roma)
+ 48 536 257 190 (Warszawa)

C.F. 92074670800 - P.IVA 02691770800

ai_4@aifitec.net