CORSO PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA - HACCP - AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO PROT. 3
CORSI HACCP – Corsi Alimentaristi
Ex Libretto Sanitario
Corso HACCP per Responsabili e addetti. Reg CE 852 04. L'AIFITEC, ente Accreditato dalla Regione Calabria è autorizzato specificatamente per i corsi HACCP, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 98/2007 e DGR n. 28 del 2 febbraio 2012, Prot. 418125/SIAR del 17/12/2012.
In base alla nuova normativa vigente le persone addette alla lavorazione degli alimenti, sia a livello artigianale, non hanno più l'obbligo di ottenere il "Libretto di idoneità sanitaria". Il Libretto è sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un breve ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare nell'operatore la conoscenza e l'abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico - sanitario. La formazione AIFITEC è differenziata ovviamente secondo il c. d. collegato alla mansione e funzione svolta: non tutte le mansioni lavorative con contatto o manipolazione di alimenti comportano infatti lo stesso rischio per chi lo consuma. D'ora in poi nessuna persona addetta, nella Regione Calabria ad attività lavorative che comportano contatto con gli alimenti dovrà più sottoporsi al controllo sanitari annuale per ottenere il "Libretto di idoneità sanitaria".
Chi deve seguire i corsi di formazione HACCP per ottenere il relativo attestato?
Classificazione delle mansioni al rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi secondo gli aspetti specificatamente previsti dal Reg. CE 852/2004 e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 98/2007.
Tutti i corsi prevedono un aggiornamento ogni 36 mesi dalla data di rilascio dell'attestato:
Prototipo di corso n.3 RISCHIO MEDIO - AGGIORNAMENTO
Categoria omogenea di addetti:
Addetti alla produzione caramelle e affini;
Addetti alla produzione additivi e aromi;
Personale addetto alla vendita e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo delle temperature (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80).