Corso di Qualifica IAP Imprenditore Agricolo Professionale
La definizione di Imprenditore Agricolo Professionale è fornita dai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni; Ai sensi del comma 1 citato, è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all’allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, i requisiti di cui al precedente comma sono ridotti al 25%. Ai sensi del comma 3 citato, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 3 b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; Per quanto attiene a quanto previsto sul requisito dell’esclusività agricola dell’oggetto sociale delle società a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP si richiama quanto previsto dall’art. 2 del citato D. Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni. I primi due commi dell’art. 2 (Società Agricole) citato così recitano:
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile deve contenere l’indicazione di “società agricola”.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» e adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta a:
1. Persone fisiche: Imprenditori Agricoli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. Persone giuridiche: a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui alla lett. a comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni. b) società agricole di capitali o cooperative (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) in possesso dei requisiti di cui alla lett. c comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale devono essere registrati, a cura della struttura competente, se possibile contestualmente al rilascio della qualifica, attraverso la piattaforma informatica Sis.Co, nell’anagrafe digitale delle Imprese Agricole Lombarde, istituita con L.R. 31/2008 art. 4 e successive modifiche ed integrazioni in particolare con riferimento al D.D.S. del 16/06/2020 n. 7020 “approvazione del manuale del Fascicolo Aziendale Contenuti e Modalità operative”.
Durata del corso: 150 ore, modalità BLENDED LEARNING
Obiettivi formativi e didattici del corso: Il corso si prefigge il compito di formare professionalmente l’Imprenditore Agricolo professionale, figura che sarà in grado di lavorare con competenza:
Il corso in oggetto garantirà, dunque, quattro livelli specifici di capacità professionale:
A conclusione del percorso formativo l’allievo dovrà aver acquisito, quindi, tutte le competenze per operare come Imprenditore Agricolo Professionale, per la conduzione dell’azienda agricola forestale.
Area giuridico – economica
Area Agronomica e zootecnia
Area sicurezza
Area comunicazione
Alla fine del corso agli allievi che avranno superato le prove finali sarà rilasciato un attestato di qualifica. L’esame finale è articolato in una prova scritta:
La Prova scritta consiste nella risoluzione, alla presenza della commissione di esame, in un questionario di 30 (trenta) domande a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno 21(ventuno) risposte esatte.
Se vuoi iscriverti al nostro corso IAP – Imprenditore Agricolo Professionale puoi contattarci:
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